Diritto civile

Le norme di diritto civile disciplinano gli atti e i comportamenti tra i privati nei loro reciproci rapporti sociali, familiari e patrimoniali. L'ordinamento civile fornisce così gli strumenti ai privati per regolamentare le loro attività e i loro rapporti, lasciando alla iniziativa personale l'attuazione delle singole norme.
Abbiamo raccolto, senza alcuna presunzione di completezza vista la quantità e ampiezza delle materie trattate, una serie di argomenti di più comune interesse.

Divorzio

Il divorzio è lo strumento giuridico previsto dall'ordinamento che produce lo scioglimento del matrimonio (o meglio la cessazione degli effetti civili del matrimonio). A fondamento di tale previsione si pone il venir meno della comunione spirituale tra i coniugi, quella affectio coniugalis che costituisce la base del matrimonio.
Si parla di scioglimento del matrimonio nel caso di celebrazione con rito civile, mentre si parla di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nel caso di celebrazione con rito concordatario.
Con la separazione legale i coniugi sospendono gli effetti del matrimonio in attesa di una possibile riconciliazione o di un successivo divorzio: il vincolo matrimoniale è ancora esistente e solamente gli effetti di questo sono travolti.
Con il divorzio si pone totalmente fine al rapporto matrimoniale: si scioglie definitivamente la comunione legale, viene perduto lo status di coniuge, vengono meno gli obblighi contratti e si possono contrarre nuove nozze.
Con la sentenza di divorzio il Giudice potrà anche stabilire importanti provvedimenti in ordine a questioni patrimoniali (e all'assegnazione della casa coniugale), al versamento dell'assegno di mantenimento divorzile, e all'affidamento della prole.
Il 10 novembre u.s. il Parlamento ha convertito nella legge n. 162 il decreto-legge n. 132 del 12 settembre 2014 recante “Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile”, che mirava a snellire e portare fuori dai Tribunali diverse procedure, tra cui quelle relative alla crisi coniugale.
In estrema sintesi, è stato riconosciuto ai coniugi senza figli che abbiano raggiunto accordi che non prevedano trasferimenti patrimoniali, l’accesso ad una procedura molto snella gestita dal Sindaco adito dalle parti solo facoltativamente assistite da legali. In presenza di figli ovvero accordi più complessi, la novità più significativa è rappresentata dalla possibilità di risolvere l’intero iter presso lo studio del legale salvo un controllo da parte della Procura della Repubblica che potrà trasmettere gli atti al Tribunale solo ove l’accordo dovesse contenere clausole non integranti gli interessi dei figli.

Il recupero Crediti

L'attività di recupero crediti è un servizio cruciale per la tutela degli interessi di aziende, liberi professionisti ed artigiani. La necessità di liquidità per tali categorie di lavoratori è un punto di interesse fondamentale.
Purtroppo sempre più spesso l'attività di un'impresa si traduce non in liquidità, ma in un credito da recuperare.
Il servizio di recupero crediti, sia in fase stragiudiziale che in fase giudiziale rappresenta una importante attività ed uno strumento essenziale al servizio dell'impresa e del singolo professionista.
Il coordinamento di una iniziativa investigativa (volta a valutare le effettive possibilità di soddisfare il credito sul patrimonio del debitore) e di una azione stragiudiziale (volta a prendere contatto con il debitore e tentare la risoluzione in via anche transattiva), rappresentano il primo approccio al fine di tutelare l'interesse del cliente e giungere al recupero del credito in un tempo ragionevole.
Successivamente, qualora non vi siano risultati apprezzabili in tale fase, è importante valutare l'opportunità di agire legalmente al fine di ottenere un titolo esecutivo sul quale fondare una eventuale procedura di esecuzione forzata.
In accordo con il cliente e a seconda del credito che si deve recuperare, sarà valutata la procedura più idonea e meno dispendiosa (sia in termini di tempo che di risorse economiche). 

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